RISARCIMENTO NEGATO SE DATI ASSICURAZIONE NON COMPLETI

La Corte di Cassazione con sentenza n 4754 2016 ha confermato la non procedibilità dell'azione diretta contro la Compagnia di Assicurazione quando la domanda proposta dal ricorrente non è conforme al dettato normativo di cui all'art 148 del Codice delle Assicurazioni.

Spetta quindi al danneggiato richiedere al proprio assicuratore il risarcimento del danno con raccomandata con avviso di ricevimento e ciò deve essere eseguito allegando una dettagliata descrizione delle modalità con le quali si è verificato il sinistro ai sensi del disposto di cui all'art. 143 CDA.

Dalla ricezione della richiesta danni decorre il termine di 30 gg per la formulazione dell'offerta da parte della  Compagnia di assicurazione che potrà comunque chiedere delle integrazioni in ordine alle circostanze del sinistro , alle prove o delle ulteriori informazioni necessarie per la valutazione del danno lamentato.

La ratio del procedimento definitivo nel CDA è quello di garantire il diritto di difesa della Compagnia di assicurazione alla quale dovrà esibirsi,  nella fase stragiudiziale , tutta la documentazione probatoria relativa alla corretta valutazione del danno sofferto onde evitare introduzione successivamente di un giudizio non infondato e non supportato da prove circostanziate. 

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