Con sentenza da poco depositata la Cassazione ha sancito che il danno parentale ai fratelli deve essere risarcito anche se residenti lontano dalla vittima deceduta nell'incidente stradale in quanto la lontananza geografica non consente di presumere la carenza di effettività e quindi la relazione affettiva tra i superstiti e la persona defunta .

Ciò ancor più tenuto conto dei collegamenti via internet e smartphone sia con video che voce del mondo odierno che consentono di mantenere vivo il rapporto tra congiunti anche a distanze rilevanti.

La decisione del merito quindi va modificata considerando che il diniego del risarcimento non può essere accolto perchè ex art 2727 cc il giudice d'appello dà rilievo alla semplice lontananza come causa escludente del danno  da sofferenza perla morte del fratello senza approfondire la qualità del rapporto della relazione affettiva senza convivenza.

 

Da una recente sentenza della Cassazione depositata a febbraio 2021 n 5258/21 il risarcimento del danno non è limitato alla sola famiglia "nucleare" ma in conseguenza della morte di un nonno al nipote spetta il risarcimento laddove sia fornita la prova di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il de cuius.

Il presupposto del risarcimento ex art 2059 cc è appunto costituito da rapporti di affetto e di relazione intensa tra il nonno e il nipote, anche se non abitavano insieme: elemento probatorio verrà fornito sia con la frequentazione anche nei week-end  prendendosi cura del de cuius oltrechè partecipazione a riunioni familiari o contatti telefonici frequenti.

Spetta dunque al giudice del merito valutare gli elementi probatori che dovranno essere forniti per accertamento dell'an e del quantum risarcibile si fini del danno "non patrimoniale" (morale).

 

Con questa ultima sentenza della Cassazione Civile n 25843/20 è stato confermato il principio, analogo anche in altre sentenze precedenti, dove si precisa che l'uso scorretto del casco non si può dedurre dalla ferita riportata dalla vittima e dallo sfilamento al momento dell'incidente , ai fini della determinazione del concorso di colpa nell'evento infortunistico.

IL giudice nel redigere la sentenza pertanto dovrà prendere in considerazione ulteriori circostanze pacificamente acquisite agli atti e non può essere dedotta  l'applicazione della colpa dalla sola verifica della testimonianza za del mancato allaccio del casco. Da ciò discende che ai genitori dell'infortunato andranno risarciti del danno patrimoniale nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita purchè tali pregiudizi rivestano caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione.

 

La Cassazione con ordinanza n 19115/20 ha affermato il principio di esclusione della presunzione di corresponsabilità ex art 2054 cc  per chi invade la corsia opposta al quale dovrà applicarsi la responsabilità piena dell'incidente procurato , anche se al momento della collisione l'autovettura proveniente dalla corsia opposta procedesse a velocità eccessiva.

Il giudice dunque deve verificare il concorso di colpa che, nel caso in specie ,va pertanto escluso per il conducente proveniente da controparte a velocità elevata il quale può solo frenare e quindi non ha incidenza causale nella produzione dell'evento e quindi la prova liberatoria può anche raggiungersi in modo indiretto quando emerge che l'invasione della carreggiata ha un 'efficacia assorbente nel sinistro.

Il passo in avanti della sentenza in parola sul principio di presunzione di colpa opera sul piano causale e quindi sempre sulla relazione tra violazione delle regole di condotta ed evento dannoso e quindi se la violazione non incide sull'evento la presunzione ex art 2054 può ritenersi superata.

 

Con la sentenza 14147/20, la Cassazione ha stabilito che il motociclista caduto per via di una macchia d'olio presente sul manto stradale non può essere risarcito anche se la Provincia responsabile per la manutenzione stradale, informata del camion che ha sporcato, non è intervenuta in quanto non può prevedere in concreto il momento esatto della perdita e il luogo dove presumibilmente avvenga.

Del resto la Provincia pur a conoscenza del mezzo pesante inquinante non può certo conoscerne il transito esatto e quindi neanche individuare il percorso dove apporre il segnale di avviso di pericolo e individuazione per i mezzi circolanti.

Da ciò dunque discende l'esclusione di responsabilità per l'ente gestore in caso di macchie d'olio provocate da un mezzo pesante circolante salvo non i sia l'esatta individuazione e identificazione del mezzo.

 

La Cassazione con sentenza n 4147/19 ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del terzo trasportato rivolta all'assicurazione del vettore che non ha colpa nella produzione dell'incidente stradale.

Se il trasportato deve provare solo che era passeggero a bordo de veicolo danneggiato la Compagnia per liberarsi invece deve dimostrare il caso fortuito , che comprende anche le condotte umane ovvero l'esclusiva responsabilità per il conducente del veicolo antagonista dello scontro e di conseguenza l'attore non può essere risarcito se è dai suoi stessi documenti allegati in atti che emerge come l'incidente sia stato procurato per fatto e colpa dell'altra autovettura coinvolta nel sinistro.

Passa dunque interpretazione più restrittiva secondo cui l'assicurazione del vettore è obbligata al risarcimento del trasportato soltanto quando quel conducente è responsabile almeno in parte del sinistro.

 

La Cassazione con ordinanza n 3999/20 ha affermato che la Compagnia che paga il danneggiato spontaneamente è legittimata ad agire per la ripetizione di indebito nei confronti del proprio assicurato e pertanto il rigetto della domanda di manleva non intacca il versamento riconosciuto alla vittima del sinistro ovvero il danneggiato.

In sostanza la Cassazione definisce, per l'assicuratore che paga direttamente al danneggiato spontaneamente e senza darne preventivo avviso all'assicurato o comunque non richiesto dallo stesso , la legittimità ad esperire l'azione di ripetizione di indebito non nei confronti del danneggiato verso il quale è dipeso il pagamento da libera scelta, quanto nei confronti dell'assicurato al quale il pagamento del danno viene eseguito per conto e in sostituzione di lui.

 

Con sentenza n 121 2020 la Cassazione ha ribadito il principio di condotta diligente nei confronti di chi è alla guida di un autovettura con l'obbligo di prevedere le condotte imprudenti altrui e ciò conformandosi nella condotta alle regole previste dal codice della strada.

Nella fattispecie il conducente avrebbe dovuto rispettare il limite di velocità mantenendo un andatura moderata e ciò anche in ragione delle condizioni di tempo e luogo in quanto la scarsa visibilità in una strada con una doppia curva doveva quindi mantenere una velocità moderata e l'auto sarebbe dovuta collocarsi necessariamente accostata alla linea di mezzeria. 

In sostanza chi si pone alla guida di un autoveicolo deve essere sempre in grado di prevedere i pericoli della strada e le condotte imprudenti altrui.

 

Con ordinanza n 21991/2019 la Cassazione ha ridotto il risarcimento spettante al terzo trasportato nella parte posteriore del veicolo quando in conseguenza dell'urto veniva sbalzato fuori dell'autovettura perchè privo delle cinture di sicurezza: come già precisato nella sentenza di merito della Corte d'Appello le cinture di sicurezza devono essere obbligatoriamente indossate anche da chi siede nella parte posteriore del veicolo.

Il trasportato che non le indossa in violazione dell'art 172 del CDS è corresponsabile nella causazione delle lesioni a se stesso ponendo in essere una condotta colposa rilevante ex art 1227 cc e 2056 cc  e pertanto legittima la riduzione del risarcimento del danno.

Il  conducente invece resta estraneo alla norma e ,anche se deve garantire la circolazione in condizioni di sicurezza, la mancata adozione delle cinture per il trasporto esula dalla normale diligenza e dal controllo dei passeggeri presenti sui sedili posteriori non di semplice verifica diversamente dal trasportato sul sedile anteriore per il quale il conducente non potrà escludere la propria responsabilità nel mancato controllo.

 

Con la recente sentenza n 23251 / 2019 la Cassazione ha ritenuto ,come in sede di merito, la Corte d'Appello con una motivazione puntuale e coerente abbia sanzionato il comportamento del pedone che deve ritenersi soggetto, anch'esso, alle comuni regole di diligenza e prudenza dettate dall'art 190 CDS al fine di evitare che il pedone produca intralcio e situazioni di pericolo per la circolazione stradale e quindi per gli altri utenti della strada.

Nel caso in specie la condotta del pedone non è risultata prudente conforme a detta norma conseguentemente al pedone va imputata una corresponsabilità nella misura di 1/5 in quanto il mancato attraversamento sulle strisce pedonali costituisce condotta rappresentativa di "imprudenza " e quindi responsabilità colposa della vittima nella causazione dell'incidente stradale.

Resta pertanto a carico anche della vittima -pedone- dare prova della sua condotta diligente e ancor più rigorosa laddove dai fatti risulti evidente il mancato adeguamento al dettato normativo (attraversamento fuori delle strisce pedonali costituisce di per se prova contraria di responsabilità).

 

La Cassazione è tornata ad affrontare il tema della prevedibilità dell'evento dannoso in rapporto alla condotta tenuta non dal responsabile civile dell'incidente ovvero in una più approfondita interpretazione dell'art 2054 cc ed espressamente nel secondo comma dove si sviluppa il principio della "presunzione " del concorso di colpa.

In sostanza nell'indagine per l'accertamento della responsabilità esclusiva o meno nella produzione dell'incidente non ci si può limitare a verificare la sola evidente condotta imprudente di uno dei veicoli coinvolti (ad esempio eccesso di velocità) ma occorre verificare anche il conducente dell'altro veicolo ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare il verificarsi dell'evento e ciò utilizzando il criterio della "prevedibilità".

Del resto la Cassazione ha più volte segnalato che per ritenersi superata la presunzione di colpa dei conducenti , ai sensi del secondo comma 2054 cc, il giudice del merito è tenuto a verificare, con rigore  nella fase istruttoria , se il conducente ha tenuto una guida corretta ovvero ispirata ai principi di prudenza e diligenza ( nel concreto se ha fatto il possibile per prevenire ed evitare l'incidente ). 

Presto nuove news in materia di infortunistica stradale, continuate a leggerci.

Pagina 1 di 3