PRONUNCIA CASSAZIONE SUL DANNO DA INCAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA

Con l'ordinanza n 4557/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito la autonomia del danno sulla capacità lavorativa specifica rispetto al danno morale e quindi l'accertamento dei postumi invalidanti non comporta in via automatica l'obbligo di risarcimento del danno subito sotto il probilo patrimoniale (capacità lavorativa specifica).

Difatti ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale è necessario che il danneggiato fornisca prova concreta della riduzione della capacità lavorativa specifica e conseguentemente si traduca in un effettivo pregiudizio economico (reddito effettivamente perduto dalla vittima attraverso un calcolo distinto dal triplo della pensione sociale) Quest'ultimo criterio viene utilizzato dal giudicante solo nel caso che il danneggiato al momento dell'evento lesivo percepisca un reddito talmente modesto da renderlo equiparabile ad un disoccupato.

Il criterio invece da utilizzarsi prevede che il calcolo sia per lavoratore autonomo che dipendente debba essere eseguito in base al reddito -lordo-  risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni (Cass 11579/18).

 

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