DANNO PARENTALE

Con la sentenza di Cass 9196 / 2018 si è definitivamente chiarito che il danno parentale consiste nel non poter godere più della presenza di chi è venuto a mancare e quindi del rapporto personale che si aveva con lui e conseguentemente il sistema di vita e legame basato sull' affetto e sulla quotidianeità del rapporto.

Il danno parentale si configura anche nel caso di mera lesione del rapporto parentale e quindi anche nel caso che il soggetto vittima dell'illecito non perde la vita ma subisce in conseguenza dell'evento lesivo, dei danni alla sfera psicofisica tali da compromettere o comunque modificare le abitudini quotidiane nel rapporto con il parente che può quindi rivendicare il risarcimento.

Per quanto invece attiene alla sua collocazione normativa dobbiamo fare espresso riferimento all'art. 2059 cc dove il danno in specie, svincolato dalla configurazione del fatto come reato e di una previsione della fattispecie in una norma di legge ordinaria, trova diretto riconoscimento nel dettato costituzionale nelle forme a tutela della famiglia ovvero artt 2,29,30 Cost.