RESPONSABILITA' DEL PEDONE SE ATTRAVERSA FUORI LE STRISCE

Con la recente sentenza n 23251 / 2019 la Cassazione ha ritenuto ,come in sede di merito, la Corte d'Appello con una motivazione puntuale e coerente abbia sanzionato il comportamento del pedone che deve ritenersi soggetto, anch'esso, alle comuni regole di diligenza e prudenza dettate dall'art 190 CDS al fine di evitare che il pedone produca intralcio e situazioni di pericolo per la circolazione stradale e quindi per gli altri utenti della strada.

Nel caso in specie la condotta del pedone non è risultata prudente conforme a detta norma conseguentemente al pedone va imputata una corresponsabilità nella misura di 1/5 in quanto il mancato attraversamento sulle strisce pedonali costituisce condotta rappresentativa di "imprudenza " e quindi responsabilità colposa della vittima nella causazione dell'incidente stradale.

Resta pertanto a carico anche della vittima -pedone- dare prova della sua condotta diligente e ancor più rigorosa laddove dai fatti risulti evidente il mancato adeguamento al dettato normativo (attraversamento fuori delle strisce pedonali costituisce di per se prova contraria di responsabilità).