Con la sentenza di Cass 9196 / 2018 si è definitivamente chiarito che il danno parentale consiste nel non poter godere più della presenza di chi è venuto a mancare e quindi del rapporto personale che si aveva con lui e conseguentemente il sistema di vita e legame basato sull' affetto e sulla quotidianeità del rapporto.

Il danno parentale si configura anche nel caso di mera lesione del rapporto parentale e quindi anche nel caso che il soggetto vittima dell'illecito non perde la vita ma subisce in conseguenza dell'evento lesivo, dei danni alla sfera psicofisica tali da compromettere o comunque modificare le abitudini quotidiane nel rapporto con il parente che può quindi rivendicare il risarcimento.

Per quanto invece attiene alla sua collocazione normativa dobbiamo fare espresso riferimento all'art. 2059 cc dove il danno in specie, svincolato dalla configurazione del fatto come reato e di una previsione della fattispecie in una norma di legge ordinaria, trova diretto riconoscimento nel dettato costituzionale nelle forme a tutela della famiglia ovvero artt 2,29,30 Cost.   

Con l'ordinanza n 4557/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito la autonomia del danno sulla capacità lavorativa specifica rispetto al danno morale e quindi l'accertamento dei postumi invalidanti non comporta in via automatica l'obbligo di risarcimento del danno subito sotto il probilo patrimoniale (capacità lavorativa specifica).

Difatti ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale è necessario che il danneggiato fornisca prova concreta della riduzione della capacità lavorativa specifica e conseguentemente si traduca in un effettivo pregiudizio economico (reddito effettivamente perduto dalla vittima attraverso un calcolo distinto dal triplo della pensione sociale) Quest'ultimo criterio viene utilizzato dal giudicante solo nel caso che il danneggiato al momento dell'evento lesivo percepisca un reddito talmente modesto da renderlo equiparabile ad un disoccupato.

Il criterio invece da utilizzarsi prevede che il calcolo sia per lavoratore autonomo che dipendente debba essere eseguito in base al reddito -lordo-  risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni (Cass 11579/18).

 

Prossimamente nuovi aggiornamenti sull' infortunistica stradale.

Danno parentale perché un guard rail adeguato non sarebbe stato scavalcato dall’auto della vittima

Concorso di colpa del gestore, che pure sostituisce il manufatto dopo il sinistro: la struttura era in regola all’epoca dell’installazione ma andava modificata per svolgere la funzione di contenimento.
Scatta il danno parentale al padre della giovane vittima, che pure ha due terzi della colpa nell’incidente mortale. Se il guard-rail fosse stato più alto e lungo, infatti, non sarebbe stato scavalcato dall’auto: il gestore dell’infrastruttura ha un concorso di colpa nel sinistro perché non ha provveduto nel tempo ad adeguare il manufatto alla funzione di contenimento necessaria per lo stato dei luoghi. È quanto emerge dalla sentenza 3476/18, pubblicata dalla quarta sezione civile della Corte d’appello di Venezia. 

Sì al risarcimento anche se la vittima è andata al pronto soccorso solo tre giorni dopo il sinistro . Irrilevante che il verbale della polizia municipale riporti danni soltanto alle cose: spetta il risarcimento da sinistro stradale anche se l’infortunato si è recato al pronto soccorso tre giorni dopo l’accaduto. Lo stabilisce la sentenza 14/2019 pubblicata dal tribunale della Spezia. Il giudice  ricorda come sia possibile che il danneggiato abbia risentito del trauma a distanza di giorni e per questo si sia recato al pronto soccorso non immediatamente e  il referto esclude una frattura ma rileva comunque un trauma. Il giudice ricorda inoltre quanto stabilito dalla Suprema corte per la quale «è legittima la richiesta di risarcimento del danno biologico formulata dalla vittima di un sinistro anche se si è recata al pronto soccorso solo tre giorni dopo il sinistro e il verbale dei vigili non indica danni a persone ma solo a cose».

Restate su infortunistica stradale Roma sud per nuove info.

L’assicurazione risarcisce il cliente anche se la denuncia del sinistro è fatta oltre il termine contrattuale dei cinque giorni. L’omissione della denuncia comporta la perdita dell’indennizzo ex articolo 1915 Cc solo nell’ipotesi di una condotta dolosa dell’assicurato. Lo stabilisce la sentenza 1198/16 pubblicata dal tribunale di Livorno.
Un’azienda appella la sentenza del giudice di pace di Piombino con la quale è stata respinta la domanda nei confronti di una compagnia assicuratrice, per il pagamento di una somma, dovuta come indennizzo per un sinistro stradale, in quanto cessionaria del credito di una terza persona, coinvolta nel sinistro. L’appellante afferma, che il terzo aveva stipulato un contratto per la copertura dei rischi e, all’esito del sinistro, denunciato il danneggiamento della propria auto. L’appellante afferma che il giudice prime cure abbia erroneamente valutato che l’assicurato sia decaduto dall’esercizio dei diritti derivanti dal contratto assicurativo avendo denunciato il sinistro solo dopo la riparazione del mezzo. Sostiene anche che il termine previsto dall’articolo 1913 Cc e articolo 8 delle condizioni generali di polizza non abbia natura perentoria e che nessuna decadenza si sia verificata non vertendosi nell’ipotesi di dolo dell’assicurato previsto dall’articolo 1915 Cc. L’appello è accolto. Il tribunale sottolinea, infatti, come l’omissione della denuncia comporta la perdita dell’indennizzo ex articolo 1915 Cc solo nell’ipotesi di una condotta dolosa dell’assicurato ovvero la riduzione dell’indennizzo nell’ipotesi di omissione colposa da parte dello stesso, dalla quale sia derivato un danno all’assicuratore. In questo caso l’assicurazione non ha provato di essere stata danneggiata dalla tardiva denuncia ex articolo 1915 comma 2, né contesta di aver ricevuto la copia della denuncia via fax.

Presto nuove info utili su infortunistica stradale Roma sud.

Il proprietario dell’auto che ha ceduto il suo credito per il sinistro stradale alla carrozzeria in cambio della riparazione restituisce la somma se è accertata la sua responsabilità nell’evento. Nel caso in oggetto la carrozzeria non ha conseguito il pagamento ceduto perché la dinamica del sinistro non è stata ricostruita come dichiarata dall’opponente e la responsabilità dell’evento dannoso non può essere imputabile al terzo. Lo stabilisce la sentenza 59/2019 pubblicata dal tribunale di Firenze.
Il proprietario dell’auto sinistrata presenta opposizione al decreto ingiuntivo col quale il titolare della carrozzeria che ha eseguito i lavori di riparazione rivendica la somma per il loro pagamento. Il proprietario, infatti, aveva ceduto al carrozziere il credito per il risarcimento del danno del sinistro a opera di terzi
Il giudice richiama nella sua decisione la Suprema corte per la quale «è cedibile all’assicurazione il credito dell’automobilista per i danni subiti a seguito di sinistro stradale, ma ovviamente gli effetti del trasferimento si realizzano solo nel momento in cui sia appurato quali siano state le reali modalità di verificazione del sinistro e siano state stabilite le diverse responsabilità tra i soggetti coinvolti». 
 
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Nel merito trova conferma l'indirizzo giurisprudenziale di escludere i terzi trasportati al diritto al risarcimento del danno se non indicati nel CID dalle parti coinvolte nel sinistro stradale.

Ciò è conseguenza della rigorosa interpretazione e applicazione dell'art 143 del DLGS 209/2005 dove è espressamente previsto che il modulo sia congiuntamente firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e si presume, salvo prova contraria da parte della compagnia di assicurazione del vettore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, modalità e con le conseguenza risultanti dal modulo stesso così come redatto e sottoscritto , compresi i danni riportati dai veicoli e dalle persone presenti all'interno del vettore.

Per quanto sopra è dunque necessario fornire con il CID sottoscritto la prova rigorosa della presenza del terzo trasportato sul veivolo danneggiato.

Presto nuove notizie e info utili in materia di infortunistica stradale. Restate connessi! 

Con la sentenza n 21940/15 la Cassazione ha escluso che al Comune fosse addebitata la responsabilità del danno subito da una donna che cadeva in una buca presente sul manto stradale riportando gravi lesioni.

La sentenza attribuisce alla imperizia della donna la responsabilità nell'evento  poichè la sua abitazione era posta nelle vicinanze e pertanto  avrebbe potuto evitare l'insidia conoscendo l'area dell'evento lesivo: a ciò non ha aiutato la scarsa visibilità per l'ora notturna e tantomeno che la buca fosse coperta da uno strato d'acqua. 

Nella fattispecie dunque ha prevalso la presunzione della grave imperizia della donna - colpa grave -che non poteva non conoscere la presenza della buca nel manto stradale in quanto abitante nella zona e quindi nelle condizioni di poter evitare l'insidia con la normale diligenza.

In conclusione i giudici concordano che il Comune è da ritenersi senza colpa nell'incidente provocato quindi dalla sola condotta imprudente e distrazione della donna. 

A presto per nuove notizie e info utili in materia di infortunistica stradale.

La Corte di Cassazione con sentenza n 4754 2016 ha confermato la non procedibilità dell'azione diretta contro la Compagnia di Assicurazione quando la domanda proposta dal ricorrente non è conforme al dettato normativo di cui all'art 148 del Codice delle Assicurazioni.

Spetta quindi al danneggiato richiedere al proprio assicuratore il risarcimento del danno con raccomandata con avviso di ricevimento e ciò deve essere eseguito allegando una dettagliata descrizione delle modalità con le quali si è verificato il sinistro ai sensi del disposto di cui all'art. 143 CDA.

Dalla ricezione della richiesta danni decorre il termine di 30 gg per la formulazione dell'offerta da parte della  Compagnia di assicurazione che potrà comunque chiedere delle integrazioni in ordine alle circostanze del sinistro , alle prove o delle ulteriori informazioni necessarie per la valutazione del danno lamentato.

La ratio del procedimento definitivo nel CDA è quello di garantire il diritto di difesa della Compagnia di assicurazione alla quale dovrà esibirsi,  nella fase stragiudiziale , tutta la documentazione probatoria relativa alla corretta valutazione del danno sofferto onde evitare introduzione successivamente di un giudizio non infondato e non supportato da prove circostanziate. 

Presto nuove notizie in materia di infortunistica stradale.

La Corte di Cassazione -sezione penale- con la sentenza numero 39733/18 - Sezioni Unite- ha delineato le condizioni di punibilità del medico ex art. 590 sexies c.p. quando vi è stata da parte dl sanitario una negligenza per disattenzione nell'esecuzione dei compiti affidati nel corso di un intervento chirurgico e ciò tenuto conto della Legge Gelli che prevede l'esclusione della punibilità nel caso siano state rispettate le linee guida o buone pratiche clinico assistenziali purchè le stesse risultino adeguate alla specificità del caso concreto.

La Cassazione dunque ha riconosciuto la punibilità del sanitario e quindi la responsabilità per colpa grave nel caso di mancato approfondimento e quindi osservanza o meno da parte del medesimo, nel corso dell'intervento chirurgico, delle raccomandazioni contenute nelle linee guida ravvendendo in questo caso la punibilità sotto il profilo di colpa per negligenza esecutiva EX ART 590 SEXIES CP.

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Il terzo trasportato su di un veicolo a condotto da altro soggetto - veicolo vettore-, alla luce della recente disciplina introdotta dall'art. 141 del DLgs n 209/2005 , ha la possibilità di avvalersi dell'azione diretta nei confronti della Impresa di assicurazione del veicolo sul quale è condotto al momento del sinistro consentendo quindi al terzo trasportato danneggiato di individuare direttamente l'obbligato al risarcimento del danno.

La norma inoltre favorisce anche sul piano probatorio il terzo trasportato che dovrà dare solo la prova di essersi trovato sul veicolo vettore  e di non essere il alcun modo corresponsabile dell'evento e/o dei danni subiti (la procedura è facoltativa e alternativa all'azione generale di risarcimento del danno  prevista dall'art . 2054 c.c. ).

Si precisa inoltre che questa norma trova applicazione ai sinistri avvenuti in Italia tra due o più veicoli a motore identificati e coperti da assicurazione obbligatoria riguardando i danni alla persona e alle cose di proprietà del trasportato.

Presto nuove notizie e info utili in materia di infortunistica stradale.