Con ordinanza n 6034 / 2018, la Corte di Cassazione ha condannato il Comune a risarcire i danni fisici subiti dal ciclista caduto in conseguenza di una buca presente sul mano stradale: ciò ha trovato fondamento nell'applicazione dell'art. 2051 c.c. "danni cagionati dalla cosa in custodia", salvo che provi il caso fortuito, mentre il danneggiato dovrà dimostrare il nesso causale tra la cosa-buca e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno presente o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Spetta dunque al danneggiato, considerando trattasi di un principio dove il criterio di imputazione della responsabilità in capo al custode prescinde dal connotato di colpa, dimostrare l'esistenza del rapporto causale della cosa e l'evento dannoso, fornendo la prova del rapporto causale e non essendo sufficiente dimostrare lo stato di pericolosità della cosa in re ipsa. Da ciò discende che, nella valutazione del giudicante, avrà rilevanza la condotta del danneggiato a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, ovvero nella adozione delle cautele in rapporto alle circostanze di fatto e quindi se il comportamento imprudente del ciclista nel dinamismo causale del danno abbia interrotto o meno il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Pertanto la condotta del danneggiato verrà valutata sia in rapporto alle circostanze di fatto sia al grado di attenzione del danneggiato, ritenendo quindi sussistente un concorso paritario di responsabilità.

Punto Diritto è il riferimento per l'infortunistica stradale a Roma; contattateci per informazioni e consulenze. 

La Cassazione in Sezioni Unite con sentenza n 8770/2018 è tornata ad occuparsi della responsabilità del medico affermando in via ormai definitiva come l'art. 590 sexies del codice penale, tenuto conto delle ultime modifiche apportate dalla legge Gelli, continua a includere la nozione di colpa lieve . Da ciò quindi deriva che l'esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa quando l'evento si è verificato anche per colpa lieve - negligenza e imprudenza- ; risponde altresì per colpa anche lieve da imperizia quando il caso concreto non è regolamentato delle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico - assistenziali (come pubblicate ai sensi della legge Gelli) oppure sempre per colpa anche lieve da imperizia nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; infine risponde per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico assistenziali adeguate tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico relativo alla rilevanza dell'intervento.

Presto nuove notizie in materia di infortunistica stradale, tornate a visitarci.

L'orientamento più recente della Suprema Corte (Cass n 20292/12) conferma nella sostanza l'impianto risarcitorio composto da più voci , ivi compresa appunto quella del danno esistenziale, in modo da poter assicurare, alla vittima dell'illecito, il ristoro integrale del danno alla persona: la Suprema Corte asserisce che si potrà risarcire il danno morale soggettivo e il danno esistenziale ove e e se debitamente provati una volta provata la lesione di una situazione soggettiva protetta a livello costituzionale e sempre purchè il giudice operi " una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione sia dell'aspetto interiore del danno -sofferenza morale- quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (danno esistenziale). Pertanto il danno interiore e l'alterazione della vita quotidiana costituiscono per il giudici di legittimità dei danni perfettamente identificabili con i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico e dal danno morale.

Ancora più chiara la sentenza n 23147 /13 con la quale la Suprema Corte ha definitivamente distinto le 3 categorie di danno risarcibili ovvero: danno biologico - lesione alla salute-, danno morale-sofferenza interiore- e danno esistenziale-dinamico relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane,  risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona, tutti e 3 costituenti pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili e questa conclusione non contrasta con il principio di unitarietà del danno non patrimoniale sancito alla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione 26972/08,  giacchè quel principio impone si una liquidazione unitaria del danno ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti. 

Punto Diritto è il riferimento per l'infortunistica stradale a Roma; contattateci per informazioni e consulenze.

Sul danno patrimoniale inteso come danno alla capacità lavorativa specifica resta obbligatorio, per chi lo reclama, darne prova specifica in corso di causa e la giurisprudenza ha più volte confermato l'impossibilità di darne una prova presuntiva salvo che per casi eccezionali.

La Cassazione ha definitivamente indicato come il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa può essere calcolato anche in modo diverso dai criteri automatici adottati dall'art 4 L. 39/77 e per questo la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il ricorso al triplo della pensione sociale con adeguamento INPS dal 1996 e ciò anche quando il danneggiato non abbia provato l'entità del reddito perduto, costituendo tale criterio una soglia minima di risarcimento. 

Per la quantificazione dell'importo relativo al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica (relativamente a soggetti con reddito) si fa riferimento al confronto tra il reddito pregresso al netto dei contributi previdenziali degli oneri fiscali e delle spese di produzione del reddito - da desumere dal CUD o denuncia dei redditi degli ultimi 3 anni da cui ricavare l'andamento medio del reddito - e l'equivalente reddito successivo al fatto: la differenza risultante costituisce la base del calcolo sia per il danno permanente e sia per il temporaneo (anni di perdita).

Il valore ottenuto verà poi moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione che tiene conto dell'età del danneggiato dal fatto al momento della liquidazione così come introdotto dalla tabella del R.D. 9/10/1922 n 1043 con personalizzazione in base all'età rimessa alla discrezionale valutazione del giudice.

Punto Diritto è il riferimento per l'infortunistica stradale a Roma; contattateci per informazioni e consulenze.

 

 

Il godimento delle ferie costituisce un diritto inviolabile Costituzionalmente garantito, in quanto consente al lavoratore di dedicarsi agli affetti familiari oltre che di riposarsi; pertanto, le ferie vanno tutelate in via aquiliana.
Accertato la dinamica del sinistro, l’assicurazione deve risarcire anche il danno da vacanza rovinata a chi è rimasto infortunato nell’incidente stradale se sussiste un nesso causale tra l'incidente e la mancata partenza: a essere risarcita è anche la mera oggettiva riduzione del pieno godimento delle ferie.


Secondo un nuovo orientamento giurisprudenziale “...le ferie, infatti, rappresentano un diritto – inviolabile ed irrinunciabile - costituzionalmente garantito dall’art. 36 Cost., e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall’attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari...” Tribunale Reggio Emilia sentenza n. 434/2016
E ciò perché le ferie rappresentano un diritto involabile per il lavoratore che nel periodo in cui non è in servizio può dedicarsi di più agli affetti familiari oltre che riposarsi: si tratta dunque di un diritto assoluto tutelato dalla Costituzione che ben può essere tutelato anche in via aquiliana.


Ma v'è di più, in quanto il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa del sinistro spetta non solo all'infortunato ma anche ai familiari.


Per questo motivo anche la moglie (o altro stretto familiare), pur non direttamente coinvolta nel sinistro stradale, è titolare di una posizione meritevole di tutela, “sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia”.
Per tutti questi motivi, il Tribunale valorizza il diritto al godimento della vacanza non soltanto come diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio, ma anche come diritto assoluto della persona.

 

Punto Diritto è il riferimento per l'infortunistica stradale a Roma; contattateci per informazioni e consulenze.

Si presume ex articolo 2054 Cc la responsabilità di chi guida il veicolo, che dunque deve provare come la condotta del danneggiato abbia avuto un’efficacia causale nella produzione del sinistro. Se viene investito un pedone, la colpa di chi guidava il veicolo si presume ex articolo 2054 Cc: il fatto che il danneggiato abbia attraversato la strada fuori dalle strisce senza dar precedenza ai mezzi in transito non basta, di per sé, a escludere del tutto la colpa del conducente; il quale, invece, resta onerato di dimostrare che la condotta del pedone fu colposa e ha avuto un’efficacia causale nel determinare il sinistro, assorbente o concorrente che sia. È quanto emerge dalla sentenza 24472/14, pubblicata il 18 novembre dalla terza sezione civile della Cassazione.

Il punto di partenza, spiegano gli “ermellini”, è che la colpa del conducente del veicolo che investe un pedone si presume ed è pari al 100 per cento.

Il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si para all’improvviso davanti alla traiettoria del veicolo, in modo del tutto imprevedibile; il fatto che chi attraversa la strada a piedi violi una regola di condotta non fa scattare automaticamente la sua responsabilità esclusiva ma è sufficiente a ritenere sussistente un concorso di colpa del pedone, ex articolo 1227 Cc, nella causazione del sinistro.

Pertanto il giudice del merito deve accertare in concreto la condotta del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente man mano che emergono elementi a carico del primo. Tenuto conto di quanto sopra, le strisce non “salvano” a prescindere il pedone imprevedibile !!! Lo afferma la Suprema Corte con sentenza 5540 depositata il 9 marzo 2011. D'altra parte il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne segue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l'applicabilità dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., occorrendo invece, a tal fine, che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile.

Punto Diritto è il riferimento per l'infortunistica stradale a Roma; contattateci per informazioni e consulenze.

 

 

Per ottenere il risarcimento dall'assicuratore, il terzo trasportato non deve fare altro che fornire la prova del danno subito. Non è necessario specificare le modalità del sinistro per individuare il responsabile. L' art.141 del nuovo codice delle assicurazioni dispone che la responsabilità della compagnia assicuratrice sussiste a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente e ciò anche secondo quanto la Cassazione afferma con la sentenza 16181/15 «In applicazione dell’articolo 141 del codice delle assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti».

Secondo la Cassazione, con la nuova disposizione è prevista un'azione diretta del terzo trasportato che ha subito danni in un incidente nei confronti dell’assicuratore. Scopo della norma è quello di dare al soggetto uno «strumento aggiuntivo» di tutela, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’«effettiva distribuzione» della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Punto Diritto è il riferimento per l'infortunistica stradale a Roma; contattateci per informazioni e consulenze.

 

Nell’ambito della trattazione riguardante l'infortunistica stradale, tratteremo oggi il tema del danno “da riflesso”.

In tema di risarcimento danni per infortuni stradali non va riconosciuto il risarcimento per il danno non patrimoniale al coniuge che ha prestato assistenza se la percentuale di invalidità permanente del ferito è tale da non comportare uno sconvolgimento consistente delle quotidiane abitudini di vita, «sconvolgimento che superi l’impegno comunque dovuto sulla base dell’ affectio familiaris previsto dalle norme in materia di obblighi di assistenza all’ interno della famiglia».

Non è altresì risarcibile il danno patrimoniale da decremento economico del coniuge per l’eventuale interruzione del periodo feriale e per il periodo di congedo parentale resosi necessario in mancanza di prova certa sulla effettiva ricollegabilità eziologica ed esclusiva alle lesioni riportate dal congiunto nel sinistro. Insufficiente a giustificare un risarcimento in tal senso è anche la produzione delle buste paga: essa non vale a istituire una correlazione causale certa ed in equivoca tra la diminuzione reddituale del coniuge che ha prestato assistenza e la malattia di quello coinvolto nel sinistro provocata dalle lesioni riportate nello scontro. Con sentenza 92/2016 emessa dal Tribunale di Roma, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento presentata dalla moglie dell’automobilista, responsabile al 25 per cento dell’incidente. Non basta che la moglie abbia dovuto quindi affrontare disagi e alterazioni del proprio modus vivendi temporanei e transeunti se non si è verificato un «travolgente impatto nelle molteplici sfere dell’esistenza della persona e tali da non assumere valenza di interesse giuridicamente tutelato».

Il foro capitolino ha deciso di aderire all’ orientamento di legittimità che «in tema di danno da lesioni del congiunto riconosce il risarcimento solo nei casi di macro lesioni (intese secondo l’insegnamento della scienza medico legale come quelle menomazioni, indicativamente individuate in menomazioni dell’integrità psicofisica valutate con percentuali uguali o superiori al 60 per cento) che per la loro gravità, comportano un danno molto importante per i soggetti che le patiscono “di riflesso” per la grave menomazione fisica-psichica del proprio caro incidendo in maniera rilevantemente consistente e permanente sulla loro qualità di vita intesa nel senso più ampio del termine».

Punto Diritto fornisce assistenza sulle problematiche legate all’infortunistica stradale a Roma. Visitate il nostro sito settimanalmente per non perdere gli ultimi aggiornamenti.

L'Amministrazione che gestisce la strada è stata condannata in cassazione applicando l'art 2051 del codice civile a risarcire il danno procurato a veicolo che usciva di strada in corrispondenza di un ponte, in assenza delle barriere di protezione o comunque in presenza di barriere non adeguate nel punto a proteggere i veicoli. In questo caso infatti l'assenza o inadeguatezza delle barriere di protezione , a prescindere dalla intrinseca pericolosità che dovrebbe indurre l'utente ad una maggiore prudenza alla guida, non configura un ipotesi di caso fortuito (esistenza di un fattore esterno che esclude la responsabilità dell'amministrazione) e quindi non viene interrotto il nesso causale tra il pericolo insito nella cosa e la condotta colposa dell'utente.

Punto Diritto è il riferimento per l'infortunistica stradale a Roma; contattateci per informazioni e consulenze.

 

La Cassazione ha recentemente rafforzato la necessità per il giudice di valutare con maggiore attenzione la condotta colposa omissiva dell'Amministrazione come causa, anche concorrente, nella produzione del sinistro da insidia stradale (buche , etc): ciò comporta che nell'accertare la responsabilità nella verificazione dell'evento dannoso il giudicante non può limitarsi a valutare solamente la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo ma anche l'efficacia causale dell'Amministrazione proprietaria della strada che non ha provveduto alla segnalazione dell'insidia.

Punto Diritto è il riferimento per l'infortunistica stradale a Roma; contattateci per informazioni e consulenze.

 

Pagina 3 di 3