CASSAZIONE SU RIPETIZIONE SOMME SUL PROPRIO ASSICURATO

La Cassazione con ordinanza n 3999/20 ha affermato che la Compagnia che paga il danneggiato spontaneamente è legittimata ad agire per la ripetizione di indebito nei confronti del proprio assicurato e pertanto il rigetto della domanda di manleva non intacca il versamento riconosciuto alla vittima del sinistro ovvero il danneggiato.

In sostanza la Cassazione definisce, per l'assicuratore che paga direttamente al danneggiato spontaneamente e senza darne preventivo avviso all'assicurato o comunque non richiesto dallo stesso , la legittimità ad esperire l'azione di ripetizione di indebito non nei confronti del danneggiato verso il quale è dipeso il pagamento da libera scelta, quanto nei confronti dell'assicurato al quale il pagamento del danno viene eseguito per conto e in sostituzione di lui.