La Cassazione con sentenza n 4147/19 ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del terzo trasportato rivolta all'assicurazione del vettore che non ha colpa nella produzione dell'incidente stradale.
Se il trasportato deve provare solo che era passeggero a bordo de veicolo danneggiato la Compagnia per liberarsi invece deve dimostrare il caso fortuito , che comprende anche le condotte umane ovvero l'esclusiva responsabilità per il conducente del veicolo antagonista dello scontro e di conseguenza l'attore non può essere risarcito se è dai suoi stessi documenti allegati in atti che emerge come l'incidente sia stato procurato per fatto e colpa dell'altra autovettura coinvolta nel sinistro.
Passa dunque interpretazione più restrittiva secondo cui l'assicurazione del vettore è obbligata al risarcimento del trasportato soltanto quando quel conducente è responsabile almeno in parte del sinistro.